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Le modifiche statutarie Art. 1 Adesione al PRI Riformulazione : "Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano tutti i cittadini maggiorenni che si riconoscono negli insegnamenti della scuola repubblicana, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo, da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini ;nelle lotte del Risorgimento e della Resistenza e nello sforzo di realizzazione di una società basata sul rispetto dei diritti individuali, sulla responsabilità civica, sulla democrazia come metodo per la scelta del governo. Art. 11 Annullamento dei risultati di assemblee o congressi Avverso la delibera - ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dall'istanza - qualsiasi interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale, la quale decide con l'osservanza della procedura prevista dal comma seguente. In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati del Congresso Regionale possono essere annullati, su istanza di qualsiasi iscritto o di ufficio, dalla Direzione Nazionale del Partito con maggioranza dei componenti, previo parere, in diritto, dei presidenti delle due sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Commissione Statuto. In coda al 1° comma dopo la parola Collegio, sostituire la parola "Regionale" con "Nazionale ". Inserimento articolo 29 bis: Il Segretario Nazionale può investire per la ratifica, nei casi in cui ritenga la decisione in contrasto con l'indirizzo nazionale del Partito, la Direzione Nazionale. In questa ipotesi alla discussione partecipa con diritto di parola un rappresentante dell'organismo territoriale. Art. 30 Organi nazionali Dopo la parola "Segreteria" sostituire la virgola con "e". Art. 33 Delegati e criteri di rappresentanza A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 15% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee ed egualmente dal 10% dei voti elettorali riportati alle ultime consultazioni regionali, ove sia stata presentata la lista dell'Edera. In ogni caso una sezione o Unione Comunale, qualunque sia il numero dei propri iscritti, non potrà avere una rappresentanza congressuale superiore: a) al 40% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, quando esso superi 500 mila abitanti; b) al 50% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, per i comuni superiori ai 15 mila abitanti; c) al 60% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, per i comuni inferiori ai 15 mila abitanti. Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato. Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti. Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale. Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere non più di cinque deleghe. Al 2° comma sostituire la percentuale "15%" con la percentuale "10%" e chiudere il comma dopo la parola "europee" cancellando il resto . Art. 35 Computo delle tessere Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dai tagliandi di controllo pagati e pervenuti alla Direzione Nazionale entro la data prima indicata. La Direzione Nazionale entro un mese ne rilascia ricevuta alle sezioni e trasmette un riepilogo numerico alle Federazioni Regionali. Gli iscritti la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente approvata sono ammessi al voto anche se non siano in possesso della tessera per causa da loro non derivante. Le nuove sezioni costituite nell'anno in corso partecipano ai Congressi se sono state ratificate almeno 60 giorni prima della data dei Congressi, e la loro rappresentanza congressuale è determinata comunque sulla base degli iscritti risultanti 60 giorni prima della data dei Congressi. Concludere il 1° comma dopo la parola "precedente" sopprimendo le restanti parole fino a "successivamente". Art. 36 Competenze Elegge con votazioni separate il Segretario, il Presidente del Partito e la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti. Nomina la Commissione Statuto e la Commissione Tesseramento. Convoca il Congresso Nazionale. Ratifica la nomina dell'Amministratore del Partito e nomina i Revisori dei conti. Al 2° comma dopo le parole "il Segretario" sostituire le altre con le seguenti "la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti, ed eventualmente il Presidente". Art. 37 Composizione Sono membri di diritto con voto deliberativo del Consiglio Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale o Segretario Politico del Partito; sono altresì membri di diritto, con voto consultivo, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo: a) i segretari delle Federazioni Regionali; b) i deputati e i senatori iscritti al PRI; c) gli ex-parlamentari iscritti al PRI; d) i parlamentari europei repubblicani; e) i consiglieri regionali repubblicani; f) il direttore responsabile del giornale ufficiale del Partito e l'amministratore del Partito; g) tre rappresentanti della Federazione Giovanile Repubblicana; h) tre rappresentati del Movimento Femminile Repubblicano; i) fino a dieci rappresentanti delle sezioni tematiche e dei circoli o movimenti di cui all'art. 13, comma 3, aventi rilevanza nazionale. Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto deliberativo, può chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, sino a trenta personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, anche non iscritti al Partito. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate, siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione. Dopo il 1° comma aggiungere: "Altri membri effettivi, in numero non superiore a 10, possono essere aggiunti su proposta del Segretario approvata a maggioranza dei 2/3 dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza". Art.38 Mozioni e liste Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta. I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. Nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 55% dei posti. Le liste sono bloccate. Pertanto: - non sono ammesse preferenze al loro interno; - le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere; - verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista. Al 1° comma sostituire dopo le parole "non meno " con "del 3% della cifra dei voti congressuali complessivi approvati dall'ufficio verifica poteri". Art. 40 Competenze Vigila sull'amministrazione del Partito sulla base del regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale; coordina e controlla l'attività mediatica del Partito, in particolare del sito ufficiale e de "La Voce Repubblicana" il cui Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale. Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale. Nomina l'Amministratore del Partito su proposta del Segretario Politico. Aggiungere il seguente comma: "La Direzione può essere integrata, oltre il numero fissato ex art. 36, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei componenti". Art. 41 Composizione Fanno parte della Direzione Nazionale, a tutti gli effetti, coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario o di Presidente del partito e l'Amministratore in carica. Sono membri di diritto con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, un rappresentante dei deputati repubblicani al Parlamento Europeo, il Direttore Responsabile del giornale ufficiale del Partito e del sito, il Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana e la Segretaria del Movimento Femminile Repubblicano. E facoltà della Direzione Nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, parlamentari iscritti al PRI ed esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione. É facoltà della Direzione Nazionale nominare tra i suoi componenti, su proposta del Segretario, uno o più vice segretari, determinandone le attribuzioni e i compiti. La Direzione Nazionale determina altresì, su proposta del Segretario, i settori, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito attribuendone la responsabilità ad amici scelti anche al di fuori della Direzione medesima. Al comma 1° dopo le parole "palese tra" inserire "almeno il 90% dei". Art. 42 Commissioni e gruppi di studio Le Commissioni possono eleggere nel loro seno un coordinatore e fanno capo al responsabile dell'Ufficio corrispondente della Direzione Nazionale, che interviene alle loro riunioni. Sostituire il 2° comma con il seguente: "La Direzione indica per ciascuna Commissione un coordinatore che fa capo alla Segreteria Nazionale del Partito". Art. 43 Adunanze Sostituire le parole "una volta al mese " con "otto volte all'anno" e la parola "sette" con "un terzo dei". Art. 44 Competenze Al Segretario è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla Direzione. Al Segretario e all'eventuale Comitato di Segreteria sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del Partito. Per ragioni di funzionalità la Direzione Nazionale può delegare al Segretario Nazionale e all'eventuale Comitato di Segreteria ogni materia di propria competenza, salvo ratificarne l'operato. Ove le competenti Direzioni locali non provvedano alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l'organo immediatamente superiore entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Segretario Nazionale, sentito l'eventuale Comitato di Segreteria, nomina un commissario perché proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi. Al 1° comma 1°periodo, dopo la parola "politica" aggiungere "e legale". Art. 45 Dopo le parole "Consiglio Nazionale" aggiungere "ove lo ritenga". Art. 48 Mezzi finanziari Le Direzioni Regionali, di Consociazione, di Unione Comunale e le assemblee di sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera per le loro necessità finanziarie che sarà riscosso - se richiesto - tramite la Direzione Nazionale. Il contributo complessivamente fissato dalle organizzazioni periferiche non può eccedere il 50% di quello stabilito dalla Direzione Nazionale e deve essere deliberato a maggioranza dai componenti elettivi. Le strutture nazionali e periferiche del Partito possono raccogliere contribuzioni volontarie degli iscritti nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Le Sezioni sono tenute a sostenere l'organo di stampa del partito sottoscrivendo un abbonamento annuo ordinario. Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate ed autonome. L'Amministratore Nazionale del Partito presenta una relazione sui compiti affidatigli al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni anno, e al Congresso Nazionale nelle sue convocazioni ordinarie. Aggiungere il seguente comma: "Gli eventuali contributi statali per le elezioni nazionali, europee e regionali saranno attribuiti al Partito Nazionale. Art. 51 Designazioni Sostituire le parole da "intesa" sino a "parlamentari" con le seguenti : "dalla Direzione Nazionale congiuntamente ai gruppi parlamentari". Art. 53 Incompatibilità I funzionari del centro nazionale del Partito e delle sue organizzazioni territoriali o parallele non possono far parte dei rispettivi organi elettivi politici e di controllo. Sono altresì incompatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale, di Consociazione e di Unione Comunale coloro che ricoprono incarichi a qualunque titolo retribuiti in organismi di rappresentanza imprenditoriale, professionale, sindacale, cooperativo. Nessun iscritto può far parte contemporaneamente di più di tre organi direttivi del Partito e di più di due organi esecutivi, né ricoprire la carica di Segretario politico in più di una organizzazione. Le designazioni a cariche amministrative sono nulle se il prescelto abbia preso parte alla votazione; in tal caso la votazione viene ripetuta immediatamente. Alla fine del 3° comma aggiungere "su designazione del Partito". Art. 55 Reggenze La stessa norma si applica ai Segretari regionali, di Consociazione e di Unione comunale che siano inclusi nelle liste per le elezioni dei consigli territorialmente corrispondenti. Sopprimere l'articolo |
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