Le modifiche statutarie

Art. 1 Adesione al PRI
Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano tutti i cittadini maggiorenni che - condividendone programmi, riferimenti internazionali e orientamenti ideali - desiderano contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto.

Riformulazione : "Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano tutti i cittadini maggiorenni che si riconoscono negli insegnamenti della scuola repubblicana, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo, da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini ;nelle lotte del Risorgimento e della Resistenza e nello sforzo di realizzazione di una società basata sul rispetto dei diritti individuali, sulla responsabilità civica, sulla democrazia come metodo per la scelta del governo.
Essi con l'adesione si impegnano a contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente statuto".

Art. 11 Annullamento dei risultati di assemblee o congressi
In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati delle assemblee e dei congressi di Sezione, Unione Comunale o Consociazione possono essere annullati su istanza di qualsiasi iscritto, o d'ufficio, dalla Direzione Regionale competente per territorio a maggioranza dei componenti, previo parere in diritto del Collegio Regionali dei Probiviri.

Avverso la delibera - ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dall'istanza - qualsiasi interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale, la quale decide con l'osservanza della procedura prevista dal comma seguente.

In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati del Congresso Regionale possono essere annullati, su istanza di qualsiasi iscritto o di ufficio, dalla Direzione Nazionale del Partito con maggioranza dei componenti, previo parere, in diritto, dei presidenti delle due sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Commissione Statuto.

In coda al 1° comma dopo la parola Collegio, sostituire la parola "Regionale" con "Nazionale ".

Inserimento articolo 29 bis:
"Alle organizzazioni locali è attribuita autonomia in ordine alle scelte elettorali nei territori di competenza. Tutte le decisioni richiedono comunque comunicazione al Partito nazionale dei risultati della maggioranza raggiunta unitamente al parere della Segreteria Regionale.

Il Segretario Nazionale può investire per la ratifica, nei casi in cui ritenga la decisione in contrasto con l'indirizzo nazionale del Partito, la Direzione Nazionale. In questa ipotesi alla discussione partecipa con diritto di parola un rappresentante dell'organismo territoriale.

Art. 30 Organi nazionali
Sono organi nazionali del Partito: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Segretario politico ed eventualmente il Comitato di Segreteria, il Presidente.

Dopo la parola "Segreteria" sostituire la virgola con "e".

Art. 33 Delegati e criteri di rappresentanza
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 9.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 15% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee ed egualmente dal 10% dei voti elettorali riportati alle ultime consultazioni regionali, ove sia stata presentata la lista dell'Edera.

In ogni caso una sezione o Unione Comunale, qualunque sia il numero dei propri iscritti, non potrà avere una rappresentanza congressuale superiore:

a) al 40% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, quando esso superi 500 mila abitanti;

b) al 50% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, per i comuni superiori ai 15 mila abitanti;

c) al 60% dei voti elettorali riportati nel comune alle ultime consultazioni europee, per i comuni inferiori ai 15 mila abitanti.

Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato.

Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti.

Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere non più di cinque deleghe.

Al 2° comma sostituire la percentuale "15%" con la percentuale "10%" e chiudere il comma dopo la parola "europee" cancellando il resto .
Abolire l'intero comma 3°.

Art. 35 Computo delle tessere
Agli effetti del Congresso Nazionale, dei Congressi Regionali, di Consociazione Locale, di Unione Comunale il tesseramento ai fini della rappresentanza è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, se il Congresso avviene entro il 30 giugno; alla data del 30 giugno se il Congresso ha luogo successivamente.

Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dai tagliandi di controllo pagati e pervenuti alla Direzione Nazionale entro la data prima indicata. La Direzione Nazionale entro un mese ne rilascia ricevuta alle sezioni e trasmette un riepilogo numerico alle Federazioni Regionali.

Gli iscritti la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente approvata sono ammessi al voto anche se non siano in possesso della tessera per causa da loro non derivante.

Le nuove sezioni costituite nell'anno in corso partecipano ai Congressi se sono state ratificate almeno 60 giorni prima della data dei Congressi, e la loro rappresentanza congressuale è determinata comunque sulla base degli iscritti risultanti 60 giorni prima della data dei Congressi.

Concludere il 1° comma dopo la parola "precedente" sopprimendo le restanti parole fino a "successivamente".
Sopprimere il 2° comma e sostituirlo con il seguente:
"Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dalle tessere pagate entro il 30 novembre dell'anno precedente, il cui riscontro sia pervenuto alla Direzione Nazionale entro il 31 dicembre.
Se il congresso avviene successivamente alla data del 30 giugno
Esso può celebrarsi sulla base delle tessere dell'anno in corso pagate e dei riscontri inviati alla Direzione Nazionale 30 giorni prima della celebrazione del congresso, purché nella lettera di convocazione del congresso, da inviarsi 60 giorni prima della celebrazione, ne sia data comunicazione alle sezioni interessate".

Art. 36 Competenze
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberativo politico del Partito, tra un Congresso Nazionale ed il successivo. Decide le linee e gli orientamenti dell'attività politica e organizzativa del Partito, in conformità all'indirizzo politico e ai deliberati del Congresso nazionale.

Elegge con votazioni separate il Segretario, il Presidente del Partito e la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti.

Nomina la Commissione Statuto e la Commissione Tesseramento. Convoca il Congresso Nazionale.

Ratifica la nomina dell'Amministratore del Partito e nomina i Revisori dei conti.

Al 2° comma dopo le parole "il Segretario" sostituire le altre con le seguenti "la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti, ed eventualmente il Presidente".

Art. 37 Composizione
Il Consiglio Nazionale si compone di un numero di membri non inferiore a 120 e non superiore a 150, definito dal Congresso Nazionale, che li elegge.

Sono membri di diritto con voto deliberativo del Consiglio Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale o Segretario Politico del Partito; sono altresì membri di diritto, con voto consultivo, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo:

a) i segretari delle Federazioni Regionali;

b) i deputati e i senatori iscritti al PRI;

c) gli ex-parlamentari iscritti al PRI;

d) i parlamentari europei repubblicani;

e) i consiglieri regionali repubblicani;

f) il direttore responsabile del giornale ufficiale del Partito e l'amministratore del Partito;

g) tre rappresentanti della Federazione Giovanile Repubblicana;

h) tre rappresentati del Movimento Femminile Repubblicano;

i) fino a dieci rappresentanti delle sezioni tematiche e dei circoli o movimenti di cui all'art. 13, comma 3, aventi rilevanza nazionale.

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto deliberativo, può chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, sino a trenta personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, anche non iscritti al Partito.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate, siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione.

Dopo il 1° comma aggiungere: "Altri membri effettivi, in numero non superiore a 10, possono essere aggiunti su proposta del Segretario approvata a maggioranza dei 2/3 dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza".
Alla lettera g) del comma 2° sostituire la parola "tre" con la parola "cinque".
Dopo il 4° comma aggiungere "I membri del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti se assenti senza giustificato motivo per tre sedute".

Art.38 Mozioni e liste
Per le elezioni dei membri del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale vota su liste concorrenti presentate da non meno di 20 delegati, complessivamente rappresentanti non meno di 4.000 voti congressuali.

Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta.

I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. Nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 55% dei posti.

Le liste sono bloccate. Pertanto:

- non sono ammesse preferenze al loro interno;

- le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere;

- verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista.

Al 1° comma sostituire dopo le parole "non meno " con "del 3% della cifra dei voti congressuali complessivi approvati dall'ufficio verifica poteri".

Art. 40 Competenze
La Direzione Nazionale rende esecutive le delibere del Congresso e del Consiglio Nazionale; in conformità ad esse cura e dirige l'attività politica e sovraintende a quella organizzativa del Partito; vigila sull'esatta osservanza dello Statuto; coordina e stimola l'attività delle organizzazioni periferiche.

Vigila sull'amministrazione del Partito sulla base del regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale; coordina e controlla l'attività mediatica del Partito, in particolare del sito ufficiale e de "La Voce Repubblicana" il cui Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale.

Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale.

Nomina l'Amministratore del Partito su proposta del Segretario Politico.

Aggiungere il seguente comma: "La Direzione può essere integrata, oltre il numero fissato ex art. 36, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei componenti".

Art. 41 Composizione
Il Consiglio Nazionale determina il numero dei componenti della Direzione Nazionale che deve essere compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 35. I membri della Direzione Nazionale vengono eletti su proposta del segretario a voto palese tra componenti del Consiglio Nazionale aventi voto deliberativo.

Fanno parte della Direzione Nazionale, a tutti gli effetti, coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario o di Presidente del partito e l'Amministratore in carica.

Sono membri di diritto con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, un rappresentante dei deputati repubblicani al Parlamento Europeo, il Direttore Responsabile del giornale ufficiale del Partito e del sito, il Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana e la Segretaria del Movimento Femminile Repubblicano. E facoltà della Direzione Nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, parlamentari iscritti al PRI ed esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione. É facoltà della Direzione Nazionale nominare tra i suoi componenti, su proposta del Segretario, uno o più vice segretari, determinandone le attribuzioni e i compiti.

La Direzione Nazionale determina altresì, su proposta del Segretario, i settori, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito attribuendone la responsabilità ad amici scelti anche al di fuori della Direzione medesima.

Al comma 1° dopo le parole "palese tra" inserire "almeno il 90% dei".
Al comma 4° dopo le parole "giovanile repubblicana" aggiungere "o suo delegato"; e dopo le parole "femminile repubblicana" aggiungere "o sua delegata", un rappresentante dell'Endas, della UIL e dell'AGCI.

Art. 42 Commissioni e gruppi di studio
Presso la Direzione Nazionale sono costituite, con attribuzioni consultive, commissioni di studio per materie specifiche e possono essere formati gruppi di studio transitori per singoli problemi. Possono essere chiamati a farne parte iscritti e simpatizzanti di particolare esperienza e competenza. Le commissioni sono nominate dopo ogni Congresso dalla Direzione Nazionale e sottoposte per conferma al primo Consiglio Nazionale successivo alla nomina. Esse inviano pareri, anche di propria iniziativa, alla Direzione Nazionale che può invitarle a riferire direttamente al Consiglio Nazionale.

Le Commissioni possono eleggere nel loro seno un coordinatore e fanno capo al responsabile dell'Ufficio corrispondente della Direzione Nazionale, che interviene alle loro riunioni.

Sostituire il 2° comma con il seguente: "La Direzione indica per ciascuna Commissione un coordinatore che fa capo alla Segreteria Nazionale del Partito".

Art. 43 Adunanze
La Direzione Nazionale si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Segretario politico; straordinariamente, e comunque per decisione dello stesso, su richiesta di almeno sette membri. In questo caso la riunione della Direzione deve aver luogo entro cinque giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta.

Sostituire le parole "una volta al mese " con "otto volte all'anno" e la parola "sette" con "un terzo dei".

Art. 44 Competenze
Il Segretario ha la rappresentanza politica del Partito; convoca e, di norma, presiede la Direzione Nazionale; dà esecuzione ai deliberati di questa; mantiene i contatti con i parlamentari, cura il lavoro di direzione politico - organizzativa del Partito. Può avvalersi a questo fine di un Comitato di Segreteria eletto, su proposta del Segretario Nazionale, dalla Direzione del Partito.

Al Segretario è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla Direzione.

Al Segretario e all'eventuale Comitato di Segreteria sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del Partito.

Per ragioni di funzionalità la Direzione Nazionale può delegare al Segretario Nazionale e all'eventuale Comitato di Segreteria ogni materia di propria competenza, salvo ratificarne l'operato.

Ove le competenti Direzioni locali non provvedano alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l'organo immediatamente superiore entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Segretario Nazionale, sentito l'eventuale Comitato di Segreteria, nomina un commissario perché proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi.

Al 1° comma 1°periodo, dopo la parola "politica" aggiungere "e legale".

Art. 45
Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente del Partito, che ne presiede le riunioni; è membro di diritto della Direzione ed esercita le ulteriori attribuzioni fissate dal regolamento di cui all'art. 39, terzo comma.

Dopo le parole "Consiglio Nazionale" aggiungere "ove lo ritenga".

Art. 48 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari per l'attività del Partito sono quelli previsti dalla legge.

Le Direzioni Regionali, di Consociazione, di Unione Comunale e le assemblee di sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera per le loro necessità finanziarie che sarà riscosso - se richiesto - tramite la Direzione Nazionale.

Il contributo complessivamente fissato dalle organizzazioni periferiche non può eccedere il 50% di quello stabilito dalla Direzione Nazionale e deve essere deliberato a maggioranza dai componenti elettivi.

Le strutture nazionali e periferiche del Partito possono raccogliere contribuzioni volontarie degli iscritti nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Le Sezioni sono tenute a sostenere l'organo di stampa del partito sottoscrivendo un abbonamento annuo ordinario.

Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate ed autonome.

L'Amministratore Nazionale del Partito presenta una relazione sui compiti affidatigli al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni anno, e al Congresso Nazionale nelle sue convocazioni ordinarie.

Aggiungere il seguente comma: "Gli eventuali contributi statali per le elezioni nazionali, europee e regionali saranno attribuiti al Partito Nazionale.
Il regolamento di amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale stabilirà la quota parte dei diversi contributi che dovrà essere attribuita alle Federazioni Regionali, in base ai diversi tipi di elezione".

Art. 51 Designazioni
Le designazioni ad incarichi di Governo nazionale sono adottate d'intesa tra la Segreteria Nazionale e i parlamentari; quelle a livello regionale e locale dall'organo direttivo competente e dal gruppo consiliare repubblicano in seduta comune.

Sostituire le parole da "intesa" sino a "parlamentari" con le seguenti : "dalla Direzione Nazionale congiuntamente ai gruppi parlamentari".

Art. 53 Incompatibilità
Le cariche di Segretario regionale, di Consociazione e di Unione comunale sono comunque incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione e Assessore regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente della Provincia e Assessore provinciale, di Sindaco e di Assessore comunale. Vi è altresì incompatibilità tra le suddette cariche di partito e la carica di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di enti pubblici che siano nominati da organi elettivi e loro espressioni dello stesso livello. La carica di Segretario di Unione Comunale o di Sezione unica di comune è incompatibile con la carica di Sindaco o di Assessore comunale.

I funzionari del centro nazionale del Partito e delle sue organizzazioni territoriali o parallele non possono far parte dei rispettivi organi elettivi politici e di controllo.

Sono altresì incompatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale, di Consociazione e di Unione Comunale coloro che ricoprono incarichi a qualunque titolo retribuiti in organismi di rappresentanza imprenditoriale, professionale, sindacale, cooperativo.

Nessun iscritto può far parte contemporaneamente di più di tre organi direttivi del Partito e di più di due organi esecutivi, né ricoprire la carica di Segretario politico in più di una organizzazione. Le designazioni a cariche amministrative sono nulle se il prescelto abbia preso parte alla votazione; in tal caso la votazione viene ripetuta immediatamente.

Alla fine del 3° comma aggiungere "su designazione del Partito".

Art. 55 Reggenze
I Segretari regionali, di Consociazione locale e di Unione comunale, se inclusi nelle liste dei candidati al parlamento, all'atto dell'accettazione della candidatura sono sostituiti ad ogni effetto da uno o più reggenti elettivi.

La stessa norma si applica ai Segretari regionali, di Consociazione e di Unione comunale che siano inclusi nelle liste per le elezioni dei consigli territorialmente corrispondenti.

Sopprimere l'articolo