Procreazione: i quesiti referendari

Riproduciamo i quesiti referendari sulla procreazione medicalmente assistita. I primi tre sono espressione di uno schieramento trasversale che raccoglie esponenti delle più diverse forze politiche. Essi sono stati infatti sottoscritti dai parlamentari Antonio Del Pennino, Barbara Pollastrini, Gavino Angius, Cesare Salvi, Enrico Morando, Chiara Moroni, Cinzia Dato, Loredana De Petris, Francesco Nucara, Katia Zanotti, Lanfranco Turci, Natale D'Amico, Pierluigi Mantini, Lalla Trupia, Vittoria Franco, Maria Teresa Amici, Beatrice Magnolfi; dagli esponenti radicali Daniele Capezzone, Rita Bernardini e Michele De Lucia; dai giornalisti Antonio Polito e Arturo Diaconale; dai professori Cinzia Caporale, Tommaso Frosini e Costanza Pera; dal segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato e dal membro di giunta della stessa associazione Rocco Berardo; dalle dirigenti della CGIL Morena Piccinini, Maria Gigliola Toniollo, Paolina Agnello Modica, Elisabetta Leone ed Elisabetta Castellano e dai rappresentanti delle Associazioni "Madre Provetta", "Lega Italiana Fibrosi Cistica", "Centri Cecos", "Tribunale per i diritti del malato", "L'Altra Cicogna", "Amica Cicogna", "Hera (genitori talassemici)", Gerardo Tricarico, Monica Soldano, Stefano Inglese, Paola Costantini, Laura Pisano, Claudia Livi, Filomena Gallo, Giuseppe Consolo e Antonino Guglielmino.
I tre quesiti riguardano rispettivamente le norme che comportano rischi per la salute della donna, che vietano la fecondazione eterologa e che impediscono la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali.

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";

Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";

Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?

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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";

Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";

Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?

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Riproduciamo di seguito il quarto quesito, sottoscritto da parlamentari della sinistra, da dirigenti della Cgil, da Monica Soldano, presidente associazione "Madre provetta". In esso si richiede anche l'abrogazione della disposizione che afferma i diritti del concepito.

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".