Legge Frattini: Spoil System

Interpellanza parlamentare dell'on. Giorgio La Malfa al Presidente del Consiglio e al Ministro per la Funzione Pubblica

Il sottoscritto,

premesso che a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165 attuativo della legge del 15 marzo 1997, n.59 Bassanini 1, venne introdotta la facoltà per il governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione e che la legge del 15 luglio 2002, n.145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato" (d'ora in poi "legge") e la connessa circolare interpretativa del Dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica, hanno ulteriormente ampliato queste possibilità,

chiede di interpellare il Presidente del Consiglio ed il Ministro per la funzione pubblica

per conoscere:

- il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;

- in base a quali criteri tali dirigenti non sono stati confermati nelle posizioni originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo "nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti" (Direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante "Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002");

- in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti è stato conferito un altro incarico "di livello retributivo equivalente al precedente", ai sensi dell'art.3, comma 7, quinto periodo della legge, e a quanti dirigenti è stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'art.3, comma 7, sesto periodo della medesima legge;

- in base a quale valutazione è stato stabilito il mancato possesso delle "idonee qualità professionali", quale presupposto per la non riconferma;

- nel caso di riattribuzione del precedente incarico, e attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo art.19, comma 2 del d.lgs n.165 del 2001, novellato dall'art.3, comma 1, della legge), per quanto tempo è stato rinnovato l'incarico ed in base a quale criteri è stata stabilita la durata dei singoli incarichi;

- quanti dirigenti hanno effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;

- quanti dirigenti di seconda fascia sono stati costretti alla rotazione prevista dall'art.7, comma 3, terzo periodo della legge, ed in base a quali criteri;

- quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;

- a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, è stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis (introdotto dall'art.3, comma 1 della legge), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni, ed in base a quali criteri;

- a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, è stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs n.165 del 2001 (come sostituito dall'art.3, comma 1 della legge), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni, ed in base a quali criteri; in particolare si chiede di quali competenze tecnico-professionali sono in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti "incaricati" dall'esterno;

- a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'art.19, comma 4 del d.lgs n.165 del 2001 (come sostituto dall'art.3, comma 1 della legge), è stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;

- quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale emanato dall'amministrazione ai sensi dell'art.19, comma 2 del d.lgs n.165 del 2001 (come sostituito dall'art.3, comma 1 della legge), e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;

- se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n.59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;

- come si intenda coprire, agli effetti finanziari, l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato art.3, comma 7 della legge, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente "equivalenti" sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge dall'art.3, comma 7 (cosidetta compensazione).

In questa seconda ipotesi si domanda se non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;

Il sottoscritto chiede inoltre di conoscere

- il numero dei dirigenti della Pubblica Amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;

- i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontano gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei Capi Dipartimento, dei Segretari Generali dei Ministeri, dei Capi degli Uffici legislativi dei Ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'art.19, comma 6 del d.lgs n.165 del 2001 per i quali è prevista la corresponsione di un' indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;

in particolare, si chiede di sapere quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.