Estratti dagli interventi pronunziati in Aula dall'on. Giorgio La Malfa durante la discussione del disegno di legge 2480: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (4 ­ 5 dicembre 2002)

"Signor Presidente, le ragioni della contrarietà che esprimerò su tutti gli articoli e nel voto finale sul provvedimento in esame sono state esposte nella discussione generale (…) Che si possa pensare di immettere nel ruolo ordinario degli insegnanti, senza i concorsi attraverso i quali è selezionato il personale insegnante, e poi destinare, nel caso che venga meno il consenso dell'ordinario diocesano, tali insegnanti ad altre funzioni, è qualcosa che non può essere accettato in alcuna maniera. Voterò, quindi (…) contro gli articoli del provvedimento legislativo in esame e contro lo stesso nel voto finale".

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"Signor Presidente, effettivamente il comma 3 dell'articolo 1 crea una commistione, che non è accettabile, tra la funzione di insegnamento ordinario nelle scuole elementari e materne e le funzioni di un insegnamento facoltativo come quello della religione cattolica. Ciò crea una condizione particolare non solo dal punto di vista dei bambini ai quali faceva riferimento l'onorevole Alfonso Gianni, ma anche dal punto di vista degli insegnanti, che verranno discriminati tra coloro i quali sono disposti ad impartire tale insegnamento e coloro i quali non lo sono, con una condizione che crea una situazione particolarmente grave all'interno dell'insegnamento scolastico" (…)

"Mentre nel Concordato del 1929 l'insegnamento della religione cattolica era previsto come un insegnamento ordinario dal quale lo studente poteva decidere di essere esentato, nell'Accordo che ha sostituito il Concordato del 1929 l'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento del quale lo studente può decidere di avvalersi.

In queste condizioni non è possibile stabilire a priori quale debba essere il numero di insegnanti che possono erogare l'insegnamento religioso. Che il testo di legge, con la motivazione fornita dal relatore - il quale ha ammesso che non si può stabilire un ruolo numericamente fissato, trattandosi di insegnamento facoltativo di cui i giovani possono avvalersi o meno -, preveda, invece, una percentuale del 70 per cento rispetto alla situazione attuale, rappresenta una contraddizione in termini.

Oltretutto, poiché il numero di bambini che nei prossimi anni tenderanno ad avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica andrà rapidamente decrescendo, per l'arrivo in Italia di popolazioni che hanno credi religiosi diversi da quello cattolico, è chiaro che attraverso questa normativa predisponiamo che un certo numero di insegnanti entrino nei ruoli dello Stato, attraverso un concorso che non è ordinario, per svolgere altre funzioni di insegnamento o altre attività nel settore pubblico, al di fuori delle norme che regolano l'ingresso nel corpo degli insegnanti o nella pubblica amministrazione.

È, quindi, una norma incostituzionale che va ben oltre il concordato del 1984, recepito nel 1985. È, in sostanza, una norma che va abrogata, se il Parlamento esamina con attenzione queste normative."

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"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del rappresentante del Governo mette in evidenza uno dei punti più delicati di tale questione. Il sottosegretario ha fatto riferimento al primo concorso speciale che verrà svolto in base all'articolo 5 del testo al nostro esame.

Se si legge il testo di questo comma, il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi a questi gradi di scuola. In sostanza, noi immettiamo circa ventimila persone nei ruoli dell'amministrazione dello Stato sulla base di questo semplice accertamento. Come si fa a non considerare una grave violazione dei principi di reclutamento dei pubblici funzionari l'introduzione di una norma di questo genere? Pertanto, se si vuole conferire uno status agli insegnanti di religione, che è materia facoltativa, si possono attribuire loro le condizioni economiche analoghe a quelle degli insegnanti, ma non li si può immettere in alcun modo nel corpo dei funzionari dello Stato italiano."

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"Signor Presidente, sulla materia conviene sgombrare immediatamente il campo da un accenno che c'è stato in molti interventi della maggioranza, di questa vasta maggioranza. Quello di cui si sta discutendo nel dibattito di questo disegno di legge non riguarda i rapporti fra lo Stato e la Chiesa nel nostro paese, che sono regolati da un Concordato e da un'intesa, né tantomeno il rispetto nei confronti della religione cattolica, parte o non parte del patrimonio storico del nostro paese, questioni che non riguardano la legislazione che stiamo esaminando. Quello che è in questione in questo disegno di legge, che questo disegno di legge affronta in un modo - che mi permetto di considerare - negativo e foriero di conseguenze negative per il futuro, è il rispetto dello Stato italiano e delle sue leggi, della Carta costituzionale e della condizione di parità dei cittadini di fronte alla legge. Questo disegno di legge punta ad immettere nei ruoli dello Stato degli insegnanti di una materia facoltativa, la religione cattolica, e punta a lasciare nei ruoli dello Stato questi insegnanti selezionati in un modo che non ha nulla a che fare con la selezione del corpo degli insegnanti della scuola italiana, anche quando siano venute meno le ragione della loro assunzione, ciò che può avvenire in due circostanze: se l'ordinario diocesano decida che essi non sono più indicati per l'insegnamento della religione cattolica oppure se la richiesta sia inferiore, perché, per esempio, i ragazzi, di quella scuola o di quell'area non fanno più domanda di insegnamento della religione cattolica.

In quel momento lo Stato si troverebbe all'interno del suo organico dei docenti che non hanno più la funzione per la quale essi sono stati reclutati, da allora in poi se ne dovrebbe fare carico lo Stato creando una condizione di disparità nei confronti degli altri suoi dipendenti che hanno seguito una trafila diversa per la loro immissione in ruolo. Onorevoli colleghi della maggioranza, immaginate la circostanza in cui l'ordinario diocesano accerti che l'insegnante di religione ha perso il titolo all'insegnamento perché magari abbia sviluppato una concezione immorale o abbia seguito dei comportamenti eticamente inaccettabili, da quel momento per la Chiesa cattolica quell'insegnante non è più in grado di insegnare, mentre per lo Stato diventa un dipendente pubblico: un deputato della Margherita ci ha fatto presente come naturalmente non potremmo mandarlo ad insegnare dovendolo piuttosto collocare in una biblioteca. Attraverso questa normativa può capitare che lo Stato assuma nei suoi ruoli, come impiegati o insegnanti, persone che la stessa autorità diocesana con delle buone ragioni, che lo Stato potrebbe anche condividere, non consideri più adatti all'insegnamento. Può esistere una condizione di tal genere? Il Governo è assente e distratto riguardo a questi problemi. Può lo Stato italiano assumere una condizione per cui si entra nell'organico dello Stato anche qualora vengano meno le ragioni per le quali provvisoriamente se ne faceva parte? Onorevoli colleghi credo che su questa materia vi sia anche una questione di costituzionalità, comunque vi è una vi è una questione di principio che va affrontata seriamente. La questione dei rapporti fra Stato e Chiesa in questa materia non entrano, come del resto ha affermato uno dei sostenitori del provvedimento, ma se tale questione non rientra nel provvedimento, ben entrano le questioni di una ordinata sistemazione del funzionamento dello Stato sulle quali non si può transigere. Per tale motivo voterò contro questo provvedimento mentre i miei colleghi del Nuovo Psi si asterranno, anche perché lo considero un grave errore della maggioranza".