La conferenza stampa del Pri a Montecitorio

Istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Consiglio delle associazioni islamiche italiane, con funzioni consultive. Lo prevede la proposta di legge dei parlamentari del partito repubblicano (Nucara, La Malfa, Del Pennino), volta a regolamentare il ruolo e la partecipazione alla vita democratica del Paese delle associazioni musulmane. La necessità di intervenire con una legge, ha spiegato il segretario del Pri, Francesco Nucara, è emersa dopo le polemiche a seguito dell'inserzione pubblicitaria dell'Ucoii, che paragonava le stragi naziste agli attacchi israeliani nel Libano. Fanno parte della consulta, si legge nell pdl, le associazioni più rappresentative del territorio italiano individuate, ogni due anni, con decisione del Ministero dell'interno tenendo conto di precisi criteri. Si tratta di associazioni che nel loro regolamento si impegnino a far rispettare ai propri aderenti gli atti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e altri trattati cui l'Italia ha aderito nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, dell'Ocse. L'articolato del testo è pubblicato di seguito.

La conferenza stampa tenuta a Montecitorio dai repubblicani è diventata anche un'occasione di un giro d'opinione a tutto campo degli esponenti del Pri sulle principali questioni politiche. Il segretario del Partito, Francesco Nucara, intrattenendosi con i giornalisti a margine della conferenza, ha detto a proposito del conflitto di interessi: "Non so se ha più un problema di conflitto di interessi Berlusconi con le sue aziende o Rutelli con sua moglie" A Nucara, infatti, "viene da pensare che il problema vero è quello di Rutelli. Buon senso consiglierebbe di non mandare la propria moglie a una della trasmissioni più ascoltate d'Italia". Il segretario del partito ha anche annunciato nuovi scenari possibili: "Perché Capezzone sta con il centrosinistra e noi con il centrodestra? La pensiamo allo stesso modo sulle liberalizzazioni, sulla politica estera, sull'assistenzialismo o, meglio, sul non assistenzialismo. La situazione deve cambiare, forse già a partire dalle prossime elezioni, che saranno le Europee". E ha riferito che "ci sono già stati contatti con i Radicali su questa opportunità". Nucara ha incontrato anche il leader dell'Udeur Mastella. Giorgio La Malfa, che sarà presente alla riunione della Commissione Difesa di mercoledì sulla missione in Libano, ha detto invece: "Questo governo ha dimostrato con la missione una dose insopportabile di vanagloria, che lo ha portato a mandare in Libano i nostri soldati senza avere una idea chiara e comune di cosa andranno a fare". Il Pri, comunque, esprimerà un voto positivo sulla missione "perché noi siamo le forze responsabili del Paese e non faremo mancare il nostro sostegno ai nostri uomini".

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Riproduciamo il testo della proposta di legge di iniziativa dei parlamentari del Pri relativa alla istituzione del Consiglio delle associazioni islamiche italiane.

Art. 1.
(Consiglio delle associazioni islamiche italiane)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio delle associazioni islamiche italiane, di seguito denominato: "Consiglio", organismo collegiale con funzioni consultive del Governo e della Pubblica amministrazione, al fine di stabilire un forum permanente di coordinamento tra la Repubblica italiana e gli organismi maggiormente rappresentativi del mondo islamico italiano.

Art. 2.
(Composizione)

1. Il Consiglio si compone degli esponenti nominati dalle associazioni islamiche maggiormente rappresentative nel territorio italiano.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono individuate, ogni due anni, con apposito decreto del Ministro dell'interno sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'interno, al fine di procedere all'individuazione delle associazioni componenti il Consiglio, può sottoporre al parere del Consiglio di Stato i relativi statuti.

4. Sono membri di diritto del Consiglio, oltre al Ministro dell'interno, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, o loro rappresentanti.

5. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'interno ed elegge come vicepresidente un esponente delle associazioni componenti.

Art. 3.
(Associazioni islamiche)

1. Le associazioni islamiche rappresentate nel Consiglio sono formazioni sociali costituite nel pieno rispetto delle leggi italiane e degli atti internazionali di cui all'articolo 4.

2. Gli appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 possono essere cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia.

Art. 4.
(Criteri di adeguamento)

1. Le associazioni islamiche partecipanti al Consiglio si impegnano solennemente, fin dal loro atto costitutivo, nonché nel proprio Statuto, a rispettare, e a far rispettare ai propri aderenti, le seguenti disposizioni:

a) la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 nonché il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati a New York il 16 e 19 dicembre 1966 ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881;

b) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e successivi Protocolli, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132;

d) la Carta di Parigi per una nuova Europa, relativamente alla sezione "dimensione umana", firmata, il 19 novembre 1990, nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

e) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 7 dicembre 2000;

f) le Dichiarazioni finali di Vienna, Berlino e Cordova sull'antisemitismo, adottate, rispettivamente, il 20 giugno 2003, il 29 aprile 2004, il 9 giugno 2005, nell'ambito dell'OSCE.

2. Al fine di cui al comma 1, è fatto obbligo alle associazioni di cui all'articolo 3 di dotarsi di uno Statuto, approvato dal rispettivo congresso o assemblea costituente, conforme ai princìpi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, in particolare delle norme di cui al comma 1 indicando in particolare:

a) gli obiettivi dell'associazione, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo;

b) gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri;

c) le idonee forme di garanzia per la convocazione, il funzionamento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi statutari.

Art. 5.
(Compiti)

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocato, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni accreditate, per la trattazione delle seguenti questioni:

a) scambio reciproco di informazioni e documentazione inerenti, in generale, ogni tipo di programmi, progetti e attività autonomamente svolti dalle associazioni o predisposte dalle autorità italiane, miranti all'integrazione, alla migliore comprensione e al dialogo interreligioso e interculturale;

b) formulazione, previa richiesta del Ministro dell'interno, di pareri sulle proposte, di natura legislativa e amministrativa, concernenti lo "status" e la condizione dei musulmani in Italia, ivi compresi il loro inserimento sociale a tutti i livelli e l'applicazione, nei loro confronti, del principio di non discriminazione;

c) indicazione e programmazione di eventi e manifestazioni miranti al superamento dei pregiudizi riguardanti la cultura e la religione islamiche;

d) elaborazione di studi comparati sull'integrazione del mondo musulmano nelle società occidentali.

Art. 6.
(Segreteria del Consiglio)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce una segreteria operativa incaricata di curare il funzionamento del Consiglio.

2. Il Ministro dell'interno può istituire, con apposito provvedimento, nei capoluoghi di provincia, le sezioni territoriali del Consiglio che si riuniscono su iniziativa del prefetto, seguendo la composizione e l'esercizio dei compiti delineati, a livello nazionale, dalla presente legge.