Quale ruolo per il Primo Ministro/Proposte dei repubblicani

Le modifiche costituzionali nel ddl presentato dal Pri

Pubblichiamo qui di seguito il disegno di legge costituzionale avente per oggetto "Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione", messo a punto nel corso di un seminario tenuto presso il Pri il 17 gennaio 2003 e presentato al Senato in data 21 gennaio 2003, primo firmatario il senatore Antonio Del Pennino.

Art. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il loro funzionamento, deve corrispondere ai princìpi fondamentali della democrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresì il contenuto minimo degli statuti dei partiti stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l'elezione del Primo Ministro".

Art. 2.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

"Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti di una Camera.

Il ricorso non sospende la promulgazione".

Art. 3.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, oltre ai casi di scioglimento necessario previsti dall'articolo 94, può, su proposta del Primo Ministro, sentiti i Presidenti delle Camere, sciogliere le Camere. Il decreto di scioglimento produce la contestuale decadenza del Primo Ministro".

Art. 4.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dal Vice Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente con l'elezione delle Camere.

Le candidature alla carica di Primo Ministro possono essere proposte dai partiti che presentino con il medesimo contrassegno, o i medesimi contrassegni in caso di coalizione, propri candidati per l'elezione delle Camere in almeno due terzi dei collegi, distribuiti almeno in quindici Regioni.

La legge definisce le modalità di applicazione del presente articolo".

Art. 5.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. – Il Primo Ministro presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica entro tre giorni dall'elezione. Dopo il giuramento il Primo Ministro entra nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto il Vice Primo Ministro, i Ministri e i vice Ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, il Vice Primo Ministro e i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, i vice Ministri nelle mani del Primo Ministro.

Nei casi di dimissioni volontarie, di morte o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica procede all'insediamento nell'ufficio del Primo Ministro del Vice Primo Ministro, che ne esercita le funzioni fino al termine della legislatura".

Art. 6.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro dieci giorni dal giuramento il Primo Ministro presenta alle Camere gli indirizzi programmatici del Governo.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

Le Camere possono esprimere la sfiducia al Governo soltanto mediante mozione motivata votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei loro membri.

La mozione deve essere presentata da almeno un quarto dei componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione. Nei primi due giorni di tale periodo possono essere presentate mozioni alternative.

Se la mozione è approvata, anche da una sola Camera, il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Primo Ministro e ne dichiara in ogni caso la decadenza. Contestualmente procede allo scioglimento delle Camere, indicendo nuove elezioni per il Primo Ministro e per le Camere".

Art. 7.

1. Nel testo della Costituzione e delle leggi le espressioni: "Presidente del Consiglio dei Ministri" e "Presidente del Consiglio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "Primo Ministro".