Innovazione, la proposta repubblicana/Gli emendamenti di Del Pennino

Come fornire supporti logistici alle imprese

Riproduciamo gli emendamenti all'art.. 4 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, presentati dal senatore Del Pennino.

L'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è sostituito dai seguenti:

Art. 4.

(Distretti di Alta Tecnologia)

1. Al fine di promuovere la creazione dei Distretti di Alta Tecnologia (Biotecnologia, Information Communication Technology, Energia, Nano tecnologie), di seguito denominati "Distretti", per la realizzazione del trasferimento della ricerca scientifica al settore industriale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è autorizzato a bandire, ogni quinquennio, concorsi per interventi finanziari per cinque anni a sostegno di progetti presentati dalle Regioni per la creazione dei Distretti. I bandi di indizione dei concorsi sono finalizzati alla erogazione di contributi che possano costituire un fondo iniziale di dotazione per l'avvio dei Distretti, nonché per il finanziamento delle attività imprenditoriali e delle iniziative per la creazione di attività di impresa operanti nell'area di riferimento dei Distretti medesimi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

3. I Distretti sono finalizzati a fornire servizi e supporti logistici ed operativi alle piccole e medie imprese operanti nei settori di Alta Tecnologia, nonché a soggetti operanti nel settore della ricerca che intendono avviare attività imprenditoriali nell'ambito dell'Alta Tecnologia. Essi si connotano per una rilevante presenza di università, di centri di ricerca e di strutture professionali in grado di alimentarne costantemente le attività, attraverso il trasferimento di studi ed approfondimenti scientifici e l'erogazione di servizi reali, e possono essere caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nello specifico settore di Alta Tecnologia. Tali Distretti si caratterizzano, altresì, per la presenza di società regionali a partecipazione pubblica che realizzano interventi di finanziamento di imprese o di iniziative imprenditoriali attraverso l'utilizzo di fondi stanziati ai sensi di norme nazionali, regionali o dell'Unione Europea e devono disporre di una adeguata rete di servizi finalizzati alla erogazione di supporti alle iniziative imprenditoriali nonché di strutture logistiche utili al supporto operativo ed alla eventuale localizzazione di iniziative imprenditoriali nell'area del Distretto. L'area territoriale di ciascun Distretto è determinata con decreto del Presidente della giunta regionale. Due o più Regioni, peraltro, possono consorziarsi ai fini di un progetto congiunto e caratterizzato da sinergie scientifiche, strutturali ed operative. In tal caso l'area territoriale del Distretto viene definita di concerto dai presidenti delle Regioni interessate.

4. Una società di gestione appositamente costituita, secondo le modalità di cui al comma 5, provvede alla gestione operativa del Distretto. La società di gestione assicura, in forma diretta o attraverso soggetti opportunamente selezionati in base a specifiche garanzie, un complesso di servizi alle iniziative imprenditoriali. Tali servizi potranno essere offerti anche in forma di incubatori.

5. Le società di gestione dei Distretti sono costituite in forma di società per azioni, alle quali possono partecipare, oltre alla Regione, altri enti pubblici e privati. La partecipazione al capitale della società di gestione prevede, per la fase di avvio, una ripartizione tale da riservare una quota fino al 70 per cento alle Regioni e ad altri enti pubblici operanti a livello locale. La quota restante potrà essere ripartita tra soggetti finanziatori e privati. Le società di gestione sono localizzate nell'ambito delle aree geografiche di riferimento dei singoli Distretti.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della consulenza, per ciascun settore di Alta Tecnologia, di un comitato tecnico-scientifico composto da quattro ricercatori di chiara fama e comprovata competenza e da tre personalità di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario, nominati sulla base di criteri specificati dal regolamento di cui all'articolo 4-ter. Il comitato tecnico-scientifico:

a) esprime motivato parere sullo schema di bando di concorso di cui all'articolo 4-bis;

b) valuta le domande di contributo presentate dalle Regioni;

c) verifica periodicamente, secondo modalità specificate nel regolamento attuativo, di cui all'articolo 4-ter, lo stato di attuazione dei progetti finanziati e propone la sospensione dei contributi in caso non siano stati raggiunti, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, gli obiettivi previsti nel progetto di costituzione dei Distretti.

Art. 4-bis

(Concorso quinquennale per la costituzione dei Distretti di Alta Tecnologia)

1. I bandi di concorso per la valutazione della qualità ed incisività dei progetti concernenti i Distretti relativi ai diversi settori dell'Alta Tecnologia, sono emanati ogni cinque anni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 4-ter, e sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico del settore.

2. In sede di prima applicazione, i bandi sono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Giugno 2004, nel rispetto delle procedure indicate dalla presente legge.

3. I soggetti abilitati a presentare la domanda per la costituzione dei Distretti sono le Regioni, singole o consorziate, qualora il progetto riguardi l'ambito territoriale di più Regioni. La Regione promotrice indica gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento operativo del suo Distretto, nella costituzione della società di gestione e nel finanziamento complessivo dell'iniziativa.

4. A valere sulla disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, a ciascuna Regione risultata vincitrice del concorso in base al parere del comitato tecnico-scientifico del settore con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è erogato, per cinque anni un contributo per un ammontare annuale unitario determinato in base alla valutazione dei progetti stessi. Il numero delle Regioni vincitrici non potrà essere superiore a tre per ciascun settore di Alta Tecnologia. Il contributo erogato sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno necessario per il finanziamento del progetto e delle iniziative imprenditoriali presentate dai soggetti appartenenti al Distretto ed è integrato, per il restante 50 per cento, per una quota del 30 per cento da fondi stanziati dalla regione o da finanziarie regionali, e per una quota del 20 per cento da parte degli altri soggetti finanziatori. Per garantire ulteriori esigenze finanziarie connesse alla costituzione del Distretto, e per avviare una linea costante di finanziamenti per le iniziative presentate successivamente al primo quinquennio, o aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, le società di gestione dei Distretti avviano, entro il terzo anno di attività, una Società di Gestione del Risparmio (SGR), ai sensi della comunicazione della Banca d'Italia del 19 Luglio 2001, con la finalità di promuovere uno o più fondi mobiliari chiusi volti al finanziamento di iniziative imprenditoriali nel settore dell'Alta Tecnologia.

Art. 4-ter

(Regolamento d'attuazione e copertura finanziaria)

1. Entro il 30 Aprile 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge. Detto regolamento definisce, per ciascuno dei settori di Alta Tecnologia, di cui all'articolo 4 comma 1, la composizione del comitato tecnico-scientifico, e stabilisce i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti ammessi a concorso, nonché quelli relativi alla ripartizione dei contributi erogabili a ciascun settore.

2. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4 e 4-bis si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto."