Intervento sen. Del Pennino sull' articolo 12 ddl riforma dell'ordinamento dello Stato E' iniziata la discussione in Senato, nell'ambito del disegno di legge di riforma dell'ordinamento dello Stato, dell'articolo 12 che regola la ripartizione delle competenze tra la Camera dei Deputati e il nuovo cosiddetto Senato Federale, prevedendo che al Senato venga assegnata la definizione dei principi fondamentali nelle materie oggetto di legislazione concorrente far Stato e Regioni. La legislazione concorrente è sempre stata oggetto di critiche da parte dei repubblicani che hanno sottolineato come la stessa rappresenti motivo di conflitto di attribuzione fra lo Stato e le Regioni, come rilevato anche dal comunicato della Segreteria dei giorni scorsi. Riportiamo l'intervento del Senatore Del Pennino, reso in discussione generale sull'articolo: "Signor Presidente, desidero esprimere le forti perplessità che mi indurranno a non votare l'articolo 12 che viene proposto dal relatore e che, se rimanesse nel testo che c'è stato proposto, comporterà una ripartizione delle competenze tra Camera e Senato federale che di fatto presuppone il mantenimento in vita integrale dell'attuale Titolo V della Costituzione. In questo senso, sul piano procedurale concordo con l'obiezione avanzata ieri dal senatore Villone che sarebbe stato opportuno limitare la discussione sull'articolo 12 al mero procedimento di formazione delle leggi, mettendo da parte gli emendamenti che possono incidere sulla definizione delle competenze in modo da non pregiudicare le successive decisioni. Poiché questa scelta procedurale non è stata fatta, dobbiamo valutare nel merito questo articolo 12 così come ci viene sottoposto. Esso conferma in modo credo irreversibile la scelta di mantenere nel nostro ordinamento costituzionale la cosiddetta legislazione concorrente. Ho già avuto modo di dire, nel corso della discussione generale sul disegno di legge in esame, che i repubblicani giudicano la legislazione concorrente come l'elemento che determina il maggiore conflitto di attribuzioni e la maggiore confusione nei rapporti tra Stato e Regioni. Credo che questo dato sia confermato anche dalla pregevole pubblicazione del Servizio studi del Senato, che ha illustrato la giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V e che evidenzia come più della metà dei casi su cui si è dovuta pronunciare la Corte derivino dalle norme relative alla legislazione concorrente. Il fatto quindi di basare sulla legislazione concorrente, sulla competenza, cioè, nella definizione dei princìpi generali a cui dovrebbero ispirarsi poi le Regioni, la diversità di competenze tra Camera e Senato rappresenta una scelta che noi non possiamo in alcun modo condividere. Ciò detto, desidero sottolineare come comunque, anche entrando nella logica di mantenere la legislazione concorrente e di fare di questo il punto cardine per la distinzione delle competenze tra Camera e Senato federale, vi sono, nel testo che viene presentato, alcune incongruenze per cui ho proposto degli emendamenti che non toccano, purtroppo, l'impianto, ma tendono quanto meno a correggere alcune distorsioni che derivano da questa scelta. Mi riferisco, in particolare, al fatto che tutte le competenze relative al secondo comma dell'articolo 117 sono attribuite alla Camera, compresa quelle della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che sono materia su cui invece l'intervento da parte delle Regioni e dei poteri locali è essenziale. Vi è quindi la necessità che su questo vi sia, quanto meno, una competenza bicamerale, se non quella prevalente del Senato federale. L'altra considerazione è quella relativa alle norme tributarie, che vengono qui affidate alla competenza della Camera. Ora, noi sappiamo benissimo che, anche con l'avvio del cosiddetto federalismo fiscale, per molti anni manterremo un sistema in cui la finanza delle Regioni e degli enti locali sarà basata su una compartecipazione ai tributi statali: sarà difficile sul breve termine l'introduzione prevalente di tributi propri delle Regioni e degli enti locali. E allora, non fare di questa materia relativa alle norme tributarie qualcosa di competenza comune dei due rami del Parlamento significa contraddire quella stessa logica federale cui ci si vuole, in teoria, ispirare. Infine, credo vada precisato in modo chiaro che è competenza bicamerale tutta la materia elettorale, compresa quindi quella relativa ai referendum e alla legislazione per il Parlamento europeo, non solo quella relativa all'elezione di Camera e Senato. Queste sono alcune indicazioni che noi diamo per cercare di correggere alcune storture che a nostro avviso vi sono nell'articolo che stiamo esaminando, ma non tolgono, anche se fossero accolte, il motivo di fondo del dissenso che io debbo esprimere su questa scelta, cioè la decisione di mantenere in vita un sistema in cui la legislazione concorrente - di cui tra l'altro non si propone nemmeno un ridimensionamento, come pure era stato nelle prime indicazioni venute dal ministro La Loggia - rimane il cardine della costruzione costituzionale. Io credo che in questo modo non solo non abbiamo la capacità di correggere le incongruenze della riforma del centro-sinistra adottata nella passata legislatura, ma rischiamo per alcuni aspetti addirittura di aggravarle". Roma, 3 marzo 2004 |