Del Pennino scrive a Ciampi/Sulle nuove province è stato violato l'articolo 81 della Costituzione Quando la legge è sprovvista di una corretta copertura Lettera indirizzata al Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, in data 19 maggio 2004, dai senatori Del Pennino, Ciccanti, Morando. Illustre Presidente, ci permettiamo di sottoporre alla Sua cortese attenzione alcune considerazioni relative al disegno di legge, approvato in seconda lettura dal Senato e trasmessoLe per la promulgazione, riguardante l'istituzione della nuova Provincia di Monza e della Brianza. A noi sembra che il testo licenziato dalle Camere non rispetti l'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione , come è emerso anche nel corso del dibattito parlamentare. Lo confermano, in particolare, la nota n. 85 del marzo 2004 del Servizio Bilancio del Senato e il conseguente dibattito svoltosi in seno alla V° Commissione, che avevano ravvisato l'incongruenza della Relazione Tecnica del 25 marzo 2003 rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati il 29 ottobre 2003. La Relazione Tecnica del 25.03.2003, infatti, contraddiceva in modo evidente ed inspiegabile le quantificazioni contenute nelle Relazioni Tecniche dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro e dell'Economia del 5.02.2001 e del 15.05.2002, che già, peraltro, ignoravano gli oneri correlati all'istituzione di nuove province relativi a ulteriori uffici quali INPS, INPDAP, INAIL ecc. e che, a norma dell'art. 27 della Legge 468/78, devono essere posti a carico del bilancio dello Stato, in quanto incidono sul conto economico e finanziario ai fini della quantificazione della spesa pubblica nella definizione del rapporto deficit/PIL, previsto dall'art. 104 del Trattato dell'Unione Europea. Inoltre la stessa Relazione Tecnica del 25.03.2003 non considerava, nella quantificazione degli oneri del DDL, la spesa di 10.337.080 euro, prevista nella Relazione Tecnica del 15.05.2002, relativa all'erogazione del contributo erariale integrativo, già previsto per l' istituzione di altre province. In proposito va ricordato che il Servizio bilancio del Senato aveva evidenziato come la legge 448/1998, art. 31, comma 10, avesse previsto l' erogazione di 41.650 milioni di lire ( 21,51 milioni di euro ) per le province istituite nel 1992. Lo stesso rappresentante del Governo, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Senatore Giuseppe Vegas, recependo le motivazioni critiche sull' inadeguatezza della copertura finanziaria rappresentata dalla citata Relazione Tecnica, ne aveva proposto una nuova. Tale successiva Relazione aveva poi evidenziato una serie di problemi connessi agli oneri riferiti all'attività del Commissario incaricato di attuare i provvedimenti necessari per l'istituzione della nuova provincia; alla spesa delle elezioni ed al funzionamento degli organi assembleari ed aveva altresì rilevato la necessità di un adeguamento della copertura finanziaria al nuovo triennale 2004 -2006. Ciò nonostante la Commissione Bilancio del Senato , nella seduta di giovedì 6 maggio 2004, ha ignorato la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 22 aprile 2004, prot. 0050665, che, accompagnando la Relazione Tecnica, aveva sottolineato la necessità di adeguare la norma finanziaria . Non potendo comunque esprimere, di fronte all'evidenza dei fatti, parere favorevole, la Commissione Bilancio varava, a maggioranza, un arzigogolato "parere non ostativo nel presupposto che l'indicazione del bilancio triennale 2003 - 2005, di cui all'articolo 7, si debba intendere riferita al nuovo bilancio triennale 2004 - 2006, e che l'attività del commissario di cui all'articolo 2 venga sospesa al termine dell'arco temporale cui è riferita la copertura dei relativi oneri di finanziamento di cui all'articolo 7." Ed osservava altresì che "le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento anche all'articolo 21, comma 3, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla base delle valutazioni di analoghe disposizioni inserite in precedenti provvedimenti volti all'istituzione di nuove province, non rappresenta una garanzia assoluta del non manifestarsi di ulteriori oneri correlati all'istituzione di uffici decentrati delle amministrazioni statali nelle nuove province. La discussione ed il voto finale dell'Assemblea del Senato non hanno preso in considerazione neppure le osservazioni della 5a Commissione né, tantomeno, gli emendamenti 4.401, 4.403 e 7.401, che proponevano la modifica del testo nei termini proposti dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota dianzi richiamata. A noi pare quindi evidente che in tal modo sono state eluse le norme di contabilità pubblica sia per l' inidoneità della copertura finanziaria degli oneri necessari per l'attività del Commissario del Governo e della spesa per le variazioni dei ruoli del personale dello Stato, sia per la insufficienza delle quantificazioni degli oneri eventuali, riferiti alla istituzione di nuovi uffici periferici dello Stato. Per questo secondo aspetto va rilevato che la vigente legislazione, prevede, in ragione delle competenze rimaste in capo allo Stato in forza dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, una organizzazione degli uffici periferici la cui imperatività non può essere elusa con la generica norma di indirizzo prevista dall'art. 21 del T.U.E.L., di cui al D. Leg.vo 267/2000. La disposizione dello stesso art. 21 non consente, infatti, di eludere altre norme cogenti, che stabiliscono l'istituzione di uffici periferici non previsti e valutati nella Relazione Tecnica e quindi nella norma finanziaria di copertura delle relative spese (Commissione Tributaria Provinciale, Comando Nucleo provinciale Carabinieri, Comando provinciale Guardia di Finanza, Motorizzazione Civile, ecc.). Lo stesso parere del 6 maggio della Commissione Bilancio riconosce la inidoneità della norma a contrastare l'istituzione dei medesimi nuovi uffici periferici. Ci permettiamo infine di richiamare la Sua attenzione sul fatto che l' art. 7 del DDL, che prevede la copertura degli oneri derivanti dall'intero provvedimento, fa erroneamente riferimento alla corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, anziché del bilancio triennale 2004 -2006. Non è pensabile che - come ipotizzato dalla maggioranza della Commissione Bilancio del Senato - tale indicazione possa essere interpretata come riferita al triennio 2004-2006. Lo conferma il fatto che la stessa Ragioneria Generale dello Stato ha correttamente segnalato che il "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell' Economia e delle Finanze a cui imputare la spesa è per l'anno 2004, e non per il 2003,come indicato dal testo dell' art.7. Sul punto va ricordato che, per un recente importante provvedimento, quello sulla procreazione assistita, si è resa necessaria una nuova lettura, da parte della Camera dei Deputati, esclusivamente per l'adeguamento dell'art. 18, relativo alla norma finanziaria, in quanto lo stesso conteneva un errato riferimento al triennio di imputazione. Illustre Presidente, conoscendo la Sua alta sensibilità rispetto al tema della corretta copertura delle leggi e confidando che le nostre osservazioni Le possano apparire non prive di un qualche fondamento , La ringraziamo per l'attenzione accordataci e Le porgiamo i più deferenti saluti. Sen. Antonio Del Pennino, Sen.Amedeo Ciccanti, Sen. Antonio Enrico Morando |