L'articolato inviato al presidente del Consiglio/Abbandonare l'obiettivo 1

La Malfa: una proposta di legge per lo sviluppo del Mezzogiorno

Il presidente del Pri Giorgio La Malfa ha presentato la proposta di un Ministero per lo Sviluppo del Mezzogiorno "a vita limitata", fino a che l'ultima Regione del Sud uscirà dall'"obiettivo 1". La proposta di legge di cui oggi pubblichiamo l'articolato è stata inviata al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, accompagnata dagli attuali numeri del divario sulla disoccupazione, che va dal 18% registrato nel Sud, al 4,5% del Nord. La Malfa ha dichiarato, durante i suoi recenti impegni, proprio alla "Gazzetta del Mezzogiorno", che il grande sostegno del nostro Sud a Berlusconi era stato dato per la promessa di un rilancio economico del meridione. Le difficoltà incontrate dal governo, La Malfa le ha riconosciute come oggettive. Ciò non toglie che "una politica di sviluppo economico siamo ancora qui ad aspettarla". A chi può poi ritenere questa iniziativa come un ritorno al passato, il presidente del Pri ha risposto: "Per contestare questa proposta bisognerebbe ritenere che qui al Sud le cose vanno bene. O almeno proporre qualcosa di diverso". Quanto all'idea che l'asse dell'attuale governo sia troppo spostata verso il Nord, La Malfa ha confermato il suo "no" al disegno di legge federalista, aggiungendo che non voterà mai "una riforma costituzionale che veda la divisione del Paese sui terreni dell'ordine interno della sanità e della scuola, delegando tutto alle Regioni".

Ecco il testo dell'articolato.

Istituzione del Ministero per lo Sviluppo del Mezzogiorno

Art. 1

(Istituzione del Ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno)

1. E' istituito il Ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominato "Ministero", con il compito di programmare ed attuare gli interventi di politica economica volti al sostegno dello sviluppo delle regioni meridionali, nonché al coordinamento dell'attività delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica operanti in tale settore.

2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione dell'assetto organizzativo del Ministero ed alle riorganizzazioni degli altri Ministeri che si rendano necessarie a seguito dell'istituzione del Ministero.

Art. 2

(Competenze e finalità)

1. Al Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione ed attuazione degli investimenti pubblici, di coordinamento della spesa pubblica, di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi, anche infrastrutturali, per lo sviluppo economico delle aree depresse del Mezzogiorno, nonché di politiche di coesione.

2. Il Ministero esercita le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari con riferimento alle aree depresse del Mezzogiorno.

3. Il Ministero svolge compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli enti pubblici statali e sulle società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle politiche di coesione con riferimento alle aree depresse del Mezzogiorno, esercitando inoltre i diritti di azionista dello Stato nelle predette società.

4. Il Ministero esercita le funzioni di promozione e sostegno della ricerca delle imprese situate nelle aree depresse del Mezzogiorno nonché di promozione degli investimenti esteri nelle imprese situate nelle medesime aree.

Art. 3

(Trasferimento di funzioni)

1. Al Ministero sono trasferite le funzioni statali in materia di politiche di coesione nelle aree depresse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Sono trasferite al Ministero le funzioni statali in materia di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici alle attività produttive dirette ad attuare politiche di coesione, nonché di promozione degli investimenti esteri nelle aree depresse attribuite al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

3. Sono trasferite al Ministero le funzioni in materia di promozione e sostegno della ricerca delle imprese con riferimento alle aree depresse, attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 4

(Modifiche alla struttura del CIPE)

1. Presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica è istituita la Commissione per il sostegno allo sviluppo nelle aree depresse del Mezzogiorno.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su delega, dal Ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno ed è composta dal Ministro economia e finanze, dal Ministero per le attività produttive, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le politiche agricole e forestali.

3. Il coordinamento delle attività della Commissione è attribuita al Ministero per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di trasferimento al Ministero delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per le Attività produttive alle quali sono attribuiti compiti nelle materie assegnate alla competenza del Ministero medesimo.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di trasferimento al Ministero delle relative risorse umane e strumentali.