Ordinanza del Tribunale di Roma/Vietato l'uso del simbolo ai movimenti Mre e Rd L'Edera resta nella casa originaria dei repubblicani Riportiamo alcuni passi delle motivazioni del Tribunale di Roma in merito all'inibizione, per il Movimento dei repubblicani europei e per i Repubblicani democratici, nell'uso degli attuali simboli. La presentazione di questi simboli, infatti, con elementi comuni a quelli del simbolo del Pri, trarrebbe in inganno gli elettori. "Il Pri - si legge - i cui fondatori si ispiravano in misura prevalente al pensiero politico di Giuseppe Mazzini, a partire dalle elezioni per i componenti l'Assemblea Costituente è presente nella vita pubblica italiana ed ha sempre utilizzato il simbolo sopra descritto anche nel corso delle diverse campagne elettorali. Tale partito espresse nei primi anni successivi alla proclamazione della Repubblica, eminenti personalità politiche, facenti ormai parte della storia d'Italia: fra tutti, Ugo La Malfa. Fino al 2001 nessun altro partito politico si affacciò sulla vita pubblica con un simbolo diverso da quello riproduttivo di foglia d'edera. All'esito del congresso di tale partito svoltosi in Bari nel gennaio 2001 - si prosegue - alcuni iscritti all'associazione, dissentendo in ordine alla legittimità, e soprattutto al merito, delle decisioni di natura politica e di organizzazione interna adottate da quell'adunanza, costituirono in Ancona, nel marzo 2001, il Mre". Il movimento Rd "si costituì in Napoli il 31 gennaio 2005". Per il Tribunale di Roma, "fermo restando che la legittimità delle denominazioni rispettivamente caratterizzanti le associazioni convenute non è contestata dal Pri (...), si osserva che quello che rileva essenzialmente, nella comparazione fra i descritti simboli, è che tutti recano, nelle riscontrate diversità di grafica e colori, quale elemento che li caratterizza, l'accostamento fra riproduzione di almeno una foglia di Edera (nel caso di Pri e Mre i disegni delle foglie hanno la stessa caratterizzazione grafica) e l'aggettivo repubblicano. Per il Tribunale, "tale accostamento, in quanto essenzialmente caratterizzante il nucleo centrale espressivo del simbolo proprio del Pri, è, con un forte grado di probabilità, idoneo ad ingenerare confusione, soprattutto nell'elettorato, costituito da persone aventi i più diversi livelli di istruzione, informazione e cultura (dall'analfabeta al docente universitario), in ordine all'identità dei partiti di cui si discute". Resta in ogni caso salvo il principio di "non sindacabilità in sede giurisdizionale dei motivi che hanno determinato persone appartenenti al Pri di recedere da tale associazione per fondare il partito politico denominato Mre (…) e delle modalità attraverso le quali tale associazione intende sollecitare iscrizioni ovvero voti fra i cittadini". E così "la non sussistenza di diritto soggettivo di Pri, Mre ovvero di Rd a qualificarsi come titolare esclusivo di pensiero politico ispirato a quello espresso da Giuseppe Mazzini", o il diritto di denominarsi come "repubblicani". Tuttavia "le persone che, liberamente ed in maniera insindacabile da parte del giudice, decisero di recedere dal Pri e di fondare il Mre, in competizione politica con l'ente originario, non hanno però, verosimilmente, diritto di utilizzare quale simbolo distintivo del partito così fondato, costituente nuovo soggetto di diritto, taluni fondamentali elementi (grafici e fonetici) fortemente caratterizzanti il partito dal quale recedettero: quali la riproduzione della foglia di Edera abbinata all'aggettivo repubblicani". In conclusione il Tribunale "inibisce" al Movimento repubblicani europei l'utilizzo del loro attuale simbolo, "e ciò in ragione della confondibilità di tale simbolo". Inibizione valida anche per Repubblicani democratici, in ragione delle medesime valutazioni espresse per il simbolo del Movimento repubblicani europei. In base a tale ordinanza, il Movimento repubblicani europei e l'organizzazione prevalentemente campana dei Repubblicani democratici, non potrà usare il simbolo dell'Edera che resta esclusivo patrimonio del Pri. |