L'intervento in aula del senatore Antonio Del Pennino sulla procreazione medicalmente assistita del 3 dicembre 2003 (seduta antimeridiana)

Signor Presidente, illustrerò un insieme di emendamenti presentati all'articolo 1 di cui alcuni portano la firma mia e del collega Crinò, altri sottoscritti anche dai senatori Boldi, Contestabile, Castagnetti e Zorzoli. Li illustrerò complessivamente come prevede il regolamento, anche se in una linea logica unitaria questi emendamenti si riferiscono ad aspetti particolari dell'articolo 1 che ritengo debbano essere modificati.

Questo articolo 1 contiene in sé una affermazione ideologica, da cui poi si fa discendere tutta una serie di conseguenze normative, sottolineando la prevalenza dei diritti del concepito rispetto ai diritti degli altri soggetti coinvolti e portando quindi, come conseguenza successiva, al sacrificio del diritto alla salute della donna, in contrasto anche con quelle che sono state le pronunce della Corte costituzionale in materia, che ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla salute della madre rispetto allo stesso diritto alla vita del concepito. E questo è un aspetto più rilevante, ma non è l'unico che merita censura di questo articolo 1.

Merita censura soprattutto un altro punto, che è stato ricordato anche da alcuni colleghi. Mi riferisco ad un appello che 62 scienziati e ginecologi hanno inviato a tutti noi in questi giorni, primo firmatario il professor Mauro Barni, vicepresidente del Comitato nazionale per la bioetica, nel quale si dice che l'articolo 1 esclude dalla possibilità di accesso alle tecniche di procreazione assistita "le coppie che non hanno problemi di sterilità, ma che sono portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito. Con l'entrata in vigore del disegno di legge, tali coppie, in caso di feto malformato, avrebbero solo la possibilità di ricorrere all'aborto terapeutico, ma non potrebbero accedere alla diagnosi preimpianto, attraverso la quale è possibile selezionare gli embrioni malati, in modo da trasferire in utero solo quelli sani".

Ora, l'affermazione contenuta nell'articolo 1, per cui si consente in ricorso alle pratiche di fecondazione medicalmente assistita solo alle coppie sterili, realizza la condizione che viene denunciata nell'appello dei medici e dei ginecologi che ho testè letto, che è uno degli elementi dal punto di vista concettuale più macroscopici di incongruenza del provvedimento, che non comporta un problema ideologico, ma soltanto il problema di fare una buona legge, o fare una legge che nei fatti porta a contraddire tutta la logica sottesa alla procreazione assistita, che tutti diciamo di voler regolamentare nel nostro Paese.

Un altro emendamento da noi presentato, analogo all'emendamento poco fa illustrato dalla senatrice Dato, tende a sostituire la parola "procreazione" con la parola "fecondazione". Io non mi soffermerò sull'aspetto sottolineato dalla senatrice Dato che è relativo a quelli che sono i momenti dell'attività procreativa che ella attribuisce al lavoro delle levatrici, a differenza di quello a cui risponde il termine "fecondazione". Dirò solo che aver introdotto il termine "procreazione" anziché il termine "fecondazione" è un alibi per consentire poi di affrontare nel testo del disegno di legge al nostro esame una serie di materie e di punti che con la fecondazione assistita non hanno nulla a che fare, e poter introdurre una serie di divieti in materia di ricerca sugli embrioni e in materia di ricerca sulle cellule staminali, che determineranno una condizione di regresso della ricerca scientifica nel nostro Paese.

Questo è un aspetto, a nostro avviso, molto grave, che non rende casuale il fatto di aver usato un termine rispetto all'altro. Se avessimo usato il termine fecondazione nel disegno di legge al nostro esame, gli articoli 13 e 14 in esso contenuti sarebbero risultati improponibili perché estranei alla materia in discussione.

Quindi, l'emendamento che si propone per passare dal termine procreazione al termine fecondazione non è puramente nominalistico, ma comporta una serie di conseguenze per quanto riguarda l'applicazione della legge stessa.

Infine, con una serie di emendamenti correttivi della formulazione contenuta nel disegno di legge, si cerca di proporre che i limiti che devono essere posti e che vengono stabiliti nel comma 2 al tipo di intervento, tengano conto del diritto alla salute della donna e quindi evitino l'affermazione "qualora non vi siano altri metodi terapeutici più efficaci": una affermazione che apre lo spazio ad una discrezionalità immensa. In un domani si potrebbe dire che non si poteva consentire quell'intervento di fecondazione medicalmente assistita perché esistevano altri metodi terapeutici efficaci. Cosa si vuol fare, aprire su ogni caso un contenzioso anche giudiziario per verificare se tale aspetto della norma è stato rispettato o no?

Questa è la conseguenza - ma avrò modo di parlarne ancora in sede di dichiarazione di voto sullo specifico emendamento - che deriva dall'aver voluto predisporre un articolo 1 che, invece di fissare la materia che deve essere regolamentata dalla legge - come una buona tecnica legislativa insegnerebbe - è un proclama che contiene già al suo interno gli elementi che si vogliono poi esplicitare negli articoli successivi, che qualificano tutto il provvedimento come un provvedimento che essendo, come dicono i ginecologi, di fatto inapplicabile, finirà sicuramente davanti alla Corte costituzionale. Perché in base alle stesse dichiarazioni dei ginecologi risulta che, in caso di approvazione definitiva della legge, si riservano di praticare anche le azioni necessarie poiché sia aperto a loro carico un procedimento giudiziario che consenta loro di sollevare il problema della violazione degli articoli 3, 9, 32 e 33 della Costituzione i quali, come ho avuto modo di illustrare - sia nella relazione di minoranza introduttiva, sia nella replica da me svolta quale relatore di minoranza - sono tutti articoli della Costituzione ampiamente violati dal testo di legge al nostro esame.